
Il decreto Cura Italia ha previsto un credito d’imposta per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo stanziato.
Inoltre, il D.L. 23/2020 estende tale credito anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) e altri dispostivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Beneficiari
Nell’ambito applicativo soggettivo, i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Spese ammissibili all’agevolazione
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono
le seguenti:
– spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
– spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
– spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
– spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
– mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
– guanti
– visiere di protezione e occhiali protettivi
– tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad
agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
– barriere protettive
– pannelli protettivi
– detergenti mani.
Si è in attesa di un decreto attuativo che indichi le modalità per accedere all’agevolazione, tenuto conto che la stessa potrebbe non essere automatica visto il limite massimo di spesa stanziato di 50 milioni per l’anno 2020.
Consigli per gli acquisti in itinere
In attesa di avere il decreto attuativo che disciplini le modalità per fruire del beneficio fiscale, è ragionevole ritenere che il documento debba contenere una descrizione idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto al fine di poter accedere al beneficio.
Occorre tener presente che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione una serie di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Dovrebbe pertanto trattarsi di intervento collegato all’attività di pulizia, ma non equivalente o comunque indistinguibile.
Tanto più che con riferimento ai codici Ateco (Agenzia delle Entrate circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, cui si applica il regime IVA del reverse charge, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, le quali invece restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Pertanto, è opportuno per gli acquisti in corso tenere a mente che:
– le prestazioni dovrebbero essere rese da soggetti che ordinariamente erogano servizi di pulizie, specializzate nella sanificazione degli ambienti di lavoro;
– la fatturazione dovrebbe consentire l’individuazione della parte di prestazione che, riferendosi alla specifica prestazione di sanificazione degli ambienti, consente l’accesso al credito d’imposta quando destinata ai luoghi di lavoro.
– le prestazioni di sanificazione vanno indicate in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente dalle prestazioni di pulizia in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva. Laddove invece la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta.
– il pagamento della/e relativa/e fattura/e sia eseguito con mezzi tracciabili e indicandone i riferimenti essenziali (fornitore, data e numero fattura).