Pubblicato il 30 gennaio 2020 sulla Gazzetta ufficiale, il decreto del ministero del Lavoro che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore del Terzo settore.
Le imprese che donano un bene ad un Ente del terzo Settore possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Le persone fisiche, per le stesse donazioni, potranno scegliere fra la deducibilità dal reddito e la detrazione Irpef del 30% fino a 30mila euro all’anno (la percentuale sale al 35% se l’ente beneficiario è una organizzazione di volontariato).
Il decreto fissa i requisiti per poter beneficiare delle deduzioni e detrazioni da parte del donante:
- il bene donato deve essere destinato dall’Ente per svolgere la propria attività statutaria, ed esclusivamente per perseguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
- se il valore del bene supera 30mila euro, o se, per la natura dei beni, mancano criteri oggettivi per stabilirne il valore (si pensi ad esempio a un’opera d’arte), il donatore deve procurarsi una perizia giurata che attesti il valore di quanto donato. La perizia deve essere acquisita entro i tre mesi che precedono la cessione.
- La donazione in natura deve risultare da un atto scritto, nel quale il donatore descrive i beni donati e il loro valore.